Potenza, IMU 2020. [Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione.La base imponibile dell’imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili.Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. IMU (Imposta MUnicipale o Imposta Municipale Propria) reintroduce l'imposta sul patrimonio immobiliare in sostituzione dell'ICI soppressa nel 2007. Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.Ai sensi dell'art.138 del D.L. L'IUC (Imposta Unica Comunale) prevede la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), la TARI (Tassa sui rifiuti) e l'IMU abitazioni (sostituiscono l'ex ICI). Aliquote IMU, TARI e TASI per prime e seconde case comune di Potenza (Basilicata). In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.3.L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).Il comma 761 della legge 160/2019 ha modificato il modo di calcolare il mese di possesso:il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Per l’anno 2020, in acconto, il Sig. Rossi nell’anno 2019 ha complessivamente versato € 150 di IMU e € 10 di TASI. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, stabilisce che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:L'art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 30 settembre 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020).
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