Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Il 5 febbraio 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n°30 è stato pubblicato il D.M. Io tra 1 mese progetto il mio primo condominio, quindi non l'ho mai considerata manco di striscio.Quindi per capirsi se in un condominio tinteggio le facciate facendo circa il 10/15% di toppe di intonaco non rientro nel decreto giusto?In merito alle gestione antincendi, volevo chiedervi se secondo voi, visto che si parla comunque di vie di esodo anche per L.P. 0, non debba considerarsi una definizione estensiva del termine (purtroppo non scritta ne sul DM in questione, ne sul DM 16-5-87 n.246, ne negli allegati).Beh, il DM 2019 stabilisce solo misure gestionali e solo per LP2 ed LP3 prevede anche altro.Dato per scontato che anche qua non controllerà mai nessuno, se non un professionista antincendi incaricato da un morigerato amministratore….Devi verificare e mantenere efficienti i sistemi che sono presenti o che eventualmente l'Assemblea decidesse di installare.Siamo al dunque: primo rinnovo periodico (edificio soggetto al DPR 151) e c'è molto fumo al Comando.Perchè affrettarsi, abbiamo un altro anno almeno.Da un colloquoio avuto con un Comandante VVF:Nè quindi alcuna indicazione di dove siano gli apprestamenti antincendio, quali siano, dove si trovino i contatori elettrici, le valvole gas, se vi siano o meno problemi sui percorsi di esodo (portoncini apribili verso l'interno magari con serrature elettriche e senza apertura manuale), ecc....alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità,↳   FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI,https://www.certifico.com/prevenzione-i ... abitazione,viewtopic.php?f=4&t=25770&p=168403&hili ... le#p168403. DECRETO 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. 25 gennaio 2019 -"Norme di sicurezza Antincendio negli edifici"? (19A00734) (GU n.30 del 5-2-2019) IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante O meglio, se per adeguati intendi migliorati lato gestionale sì, ma non materiale (diciamo fino a 54 m, cioè il 99%).Più precisamente i requisiti sulle facciate si applicheranno:1. Il DM 25 Gennaio 2019, in vigore dal 06/05/2019, contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate. (GU Serie Generale n.30 del 05-02-2019) IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, […] Poi gli edifici post 1987 e h>12m dovrebbero essere già adeguati al DM 1987 e qui il "dovrebbero" è in maiuscolo e grassetto, perchè è ovvio che senza obbligo di controllo VVF (e purtroppo anche con tale obbligo) si è fatto e si fa di tutto. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 - “Modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” . NB . Beh, il DM 2019 stabilisce solo misure gestionali e solo per LP2 ed LP3 prevede anche altro. Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. DM 25 gennaio 2019 ... Ai fini di migliorare la sicurezza è stato pubblicato il DM 25/01/2019, che introduce le misure per la gestione della sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione ed i requisiti di sicurezza antincendio delle facciatedegli stessi. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:Il problema vero adesso è applicare la lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. 2 e 3 del DM, ma sostanzialmente vanno adeguati tutti gli edifici > 12 m, predisponendo GSA e valutando i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate giusto?No. Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.E' uscito il seguente decreto che modifica e integra il DM 246/87.La verifica dei rivestimenti di facciata la vedo una bella gatta da pelare...ho letto un po' di fretta l'art. n. 91 19A00732 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO ECONOMIADELL E DELLE FINANZE DECRETO 25 gennaio 2019 . Con l’emanazione della nuova regola tecnica antincendio sugli edifici di civile abitazione (il DM 25 gennaio 2019) è stata effettuata una integrazione ed un doveroso aggiornamento alla normativa antincendio vigente, ovvero il DM 16 maggio 1987 numero 246 recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“. Ricordi il D.M.

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